Glifosato, c’è il via libera della Corte Ue. Sono leggitime le norme per l’utilizzo. ‘Analisi escludono rischio cancerogenicità’

“Non sussistono elementi per inficiare la legittimità sull’uso del glifosato”. Così recita la sentenza della Corte di giustizia europea sull’erbicida che da molti anni ormai fa discutere in tutto il mondo e che interessa la politica e le sue scelte, l’economia e, non per ultimo, ovviamente, la salute.

A stabilirlo, appunto, è stata la Corte di giustizia Ue con una sentenza pronunciata (l’1 ottobre 2019) su una causa sollevata dal Tribunale penale di Foix, in Francia, che vede coinvolti vari attivisti ambientalisti.

Vari attivisti ambientali, membri del gruppo «Faucheurs volontaires anti OGM ariègeois» (mietitori volontari anti OGM dell’Ariège), sono accusati di aver danneggiato bidoni di diserbante contenent eglifosato (nello specifico, il «Roundup») in locali commerciali situati nelle città di Pamiers, Saint-Jean du Falga e Foix (Francia). I militanti sono imputati per degrado o deterioramento di bene altrui.

Considerando che l’invalidità del regolamento in esame (in prosieguo: il «regolamento sui prodotti fitosanitari») potrebbe neutralizzare l’elemento giuridico del reato contestato agli imputati, il tribunal correctionnel de Foix (Tribunale penale di Foix, Francia) interroga la Corte di giustizia in merito alla compatibilità di tale regolamento con il principio di precauzione. Nello specifico, esso esprime dubbi riguardo alla compatibilità con il predetto principio delle norme del regolamento sui prodotti fitosanitari che, secondo la sua interpretazione, i) attribuiscono al fabbricante del prodotto da immettere sul mercato una discrezionalità troppo ampia per quanto riguarda l’individuazione della sostanza che egli denomina come «sostanza attiva» del suo prodotto; ii) prevedono che le analisi e le valutazioni contenute nel fascicolo siano fornite dal fabbricante, in assenza di controanalisi indipendente e di pubblicità sufficiente; iii) non garantiscono una presa in considerazione sufficiente della presenza di più sostanze attive in un medesimo prodotto e del possibile «effetto cocktail» che può derivare da tale circostanza, e iv) non garantiscono lo svolgimento di test sufficienti per quanto concerne la tossicità a lungo termine.

Nella sentenza, la Corte rileva, in via preliminare, che incombe al legislatore dell’Unione, allorché adotta norme che disciplinano l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, conformarsi al principio di precauzione, al fine segnatamente di garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Tali norme devono quindi istituire un quadro normativo che consenta alle autorità competenti di disporre di elementi sufficienti per valutare i rischi per la salute derivanti dall’uso di detti prodotti.

La Corte constata, poi, che il richiedente è tenuto a dichiarare, quando presenta la domanda di autorizzazione riguardante un prodotto fitosanitario, ciascuna sostanza inclusa nella composizione di tale prodotto che rispetti i requisiti enunciati nel regolamento sui prodotti fitosanitari, sicché egli, contrariamente alla premessa su cui si basa il giudice del rinvio, non ha la possibilità di scegliere discrezionalmente quale componente di detto prodotto debba essere considerato come una sostanza attiva ai fini dell’esame di tale domanda. La Corte aggiunge che non risulta in modo manifesto che i requisiti stabiliti da tale disposizione siano insufficienti per poter individuare in modo obiettivo le sostanze interessate e per garantire che le sostanze che svolgono un ruolo effettivo nell’azione dei prodotti fitosanitari siano prese effettivamente in considerazione nella valutazione dei rischi derivanti dall’uso di detti prodotti.

Pertanto, la Corte dichiara che le scelte operate dal legislatore dell’Unione in merito agli obblighi gravanti sul richiedente, relativi all’individuazione delle sostanze attive rientranti nella composizione del prodotto fitosanitario oggetto della sua domanda di autorizzazione, non sono viziate da un errore manifesto di valutazione.

La Corte verifica, poi, se sia conforme al principio di precauzione l’asserita circostanza che non siano presi in considerazione e che non siano oggetto di analisi specifica gli effetti del cumulo di più sostanze attive contenute in un prodotto fitosanitario («effetto cocktail»).

La Corte dichiara così che, nell’ambito della procedura di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, la presa in considerazione degli effetti cumulativi e sinergici noti dei componenti di tale prodotto è necessaria.

Di conseguenza, prosegue la Corte, le procedure di autorizzazione di un prodotto fitosanitario devono necessariamente includere una valutazione non solo degli effetti propri delle sostanze attive contenute in tale prodotto, ma anche degli effetti cumulativi di dette sostanze e dei loro effetti cumulativi con altri componenti di detto prodotto. Il regolamento sui prodotti fitosanitari non è, quindi, viziato da un errore manifesto di valutazione neanche sotto tale profilo.

La Corte rammenta poiché, da un lato, il legislatore dell’Unione ha inteso inquadrare la qualità dei test, degli studi e delle analisi presentati a sostegno di una domanda fondata sul regolamento sui prodotti fitosanitari e che, dall’altro lato, lo Stato membro adito di una domanda deve eseguire una valutazione indipendente, obiettiva e trasparente di tale domanda alla luce delle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, mentre l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) deve adottare una decisione tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze scientifiche e tecniche. Per tale motivo incombe alle autorità competenti, in particolare, tenere conto dei dati scientifici disponibili più affidabili nonché dei più recenti risultati della ricerca internazionale, e non dare in tutti i casi peso preponderante agli studi forniti dal richiedente.

La Corte rileva altresì che lo Stato membro relatore prepara un progetto di rapporto di valutazione che è trasmesso agli altri Stati membri e all’EFSA. Inoltre, al fine di adottare le proprie conclusioni, quest’ultima può organizzare una consultazione di esperti e chiedere alla Commissione di consultare un laboratorio comunitario di riferimento, al quale il richiedente potrà essere tenuto a fornire campioni e metodi d’analisi. Dette conclusioni sono fornite anche agli Stati membri. Infine, la Commissione può riesaminare l’approvazione di una sostanza attiva in qualunque momento, in particolare se, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche e tecniche, vi sia motivo di ritenere che la sostanza non soddisfi più i criteri di approvazione previsti dal regolamento sui prodotti fitosanitari.

Pertanto, la Corte dichiara che il regolamento sui prodotti fitosanitari non è viziato da un errore manifesto di valutazione neppure nella parte in cui prevede che i test, gli studi e le analisi necessari ai fini delle procedure di approvazione di una sostanza attiva e di autorizzazione di un prodotto fitosanitario siano forniti dal richiedente, senza imporre sistematicamente lo svolgimento di una controanalisi indipendente. Per quanto concerne l’accesso alle informazioni contenute nelle domande, la Corte rileva che il regolamento sui prodotti fitosanitari rinvia in modo esplicito alle disposizioni della direttiva concernente l’accesso del pubblico all’informazione ambientale2. Ai sensi di quest’ultima, gli Stati membri non possono prevedere che una domanda di accesso riguardante informazioni su emissioni nell’ambiente sia respinta per motivi vertenti sulla tutela della riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. Questa norma specifica è segnatamente applicabile agli studi intesi a valutare la nocività dell’impiego di un prodotto fitosanitario o la presenza nell’ambiente di residui dopo l’applicazione di tale prodotto.

La Corte dichiara quindi che il regime istituito dal legislatore dell’Unione per garantire l’accesso del pubblico agli elementi dei fascicoli di domanda rilevanti ai fini di valutare i rischi derivanti dall’uso di un prodotto fitosanitario non è viziato da un errore manifesto di valutazione.

Infine, la Corte ricorda che un prodotto fitosanitario può essere autorizzato solo se è dimostrato che esso non ha alcun effetto nocivo, immediato o ritardato, sulla salute umana e che siffatta prova dev’essere fornita dal richiedente. Orbene, come rileva la Corte, non si può ritenere che un prodotto fitosanitario rispetti tale condizione qualora presenti una forma di cancerogenicità o di tossicità a lungo termine.

La Corte dichiara che spetta quindi alle autorità competenti, allorché esaminano la domanda di autorizzazione di un prodotto fitosanitario, verificare che gli elementi forniti dal richiedente, tra i quali si collocano al primo posto i test, le analisi e gli studi relativi al prodotto, siano sufficienti a escludere, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche attuali, il rischio che detto prodotto presenti una cancerogenicità o una tossicità di tal genere.

La Corte conclude che dall’esame delle questioni sottoposte dal giudice nazionale non emerge alcun elemento tale da inficiare la validità del regolamento sui prodotti fitosanitari.

 

 

 

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