Allevamenti. Registro di carico e scarico: importante sentenza della Cassazione

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito all’obbligo fiscale di tenuta del registro di carico e scarico degli animali, da parte delle imprese agricole che esercitano attività di allevamento. Per le imposte dirette si considera attività agricola e come tale riconducibile all’imposizione fiscale sul solo reddito agrario del terreno, “l’allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno”. Il regime di determinazione catastale del reddito si applica obbligatoriamente alle imprese individuali ed alle società semplici. Le altre società di persone (Snc e Sas), così come le Srl e Cooperative, che possono fregiarsi della “qualifica di società agricola”, possono scegliere il medesimo sistema di determinazione del reddito su base catastale, ancorché lo stesso mantenga lo status di reddito d’impresa. Nell’occasione ricordiamo al lettore che la “qualifica” di “società agricola” è condizionata dall’oggetto sociale della società, che deve prevedere l’esclusività dell’attività agricola come disciplinata dall’articolo 2135 del codice civile. L’attività esercitata poi, deve essere coerente con quanto affermato nel medesimo oggetto sociale.

Nella denominazione o ragione sociale della società la condizione di “società agricola” deve essere inserita letteralmente, senza abbreviazioni di sorta. Il numero dei capi allevabili delle diverse specie animali, in relazione alle superfici di terreno condotte e delle colture in essi praticate, viene determinato da un decreto ministeriale che dovrebbe avere cadenza annuale. Se applicando i parametri contenuti nel decreto, il terreno non garantisce almeno un quarto dei mangimi necessari al mantenimento degli animali, il reddito dei capi eccedenti deve essere determinato applicando un coefficiente di redditività, anch’esso contenuto nel decreto ministeriale. Il reddito da allevamento eccedentario è autonomamente imponibile sia ai fini delle imposte dirette che Irap. Quest’ultima infatti, seppure abrogata per le attività agricole “standard”, ritorna obbligatoria per gli allevamenti eccedentari. Il sistema di determinazione del reddito eccedentario, è applicabile solo alle ditte individuali, alle società semplici ed agli enti non commerciali, a meno che non scelgano la determinazione analitica del reddito che è dovuta per le altre società.

Al fine di determinare con precisione il numero dei capi allevabili, che come il lettore avrà ben capito, rappresenta un elemento indispensabile per la corretta determinazione del reddito da allevamento, il legislatore ha disposto l’obbligo di tenuta del registro di carici e scarico degli allevamenti, simile ma non sostituibile, al registro sanitario, che ha ben altri scopi. Fino a quando l’allevatore, se ditta individuale e società semplice, rientra nel reddito agrario e quindi riesce a produrre, su base estimativa, almeno un quarto dei mangimi necessari all’allevamento, non ha l’obbligo di tenere il suddetto registro. Il registro di carico e scarico è invece obbligatorio per le ditte individuali e le società semplici se viene prodotto un reddito eccedentario, mentre è sempre dovuto per Snc, Sas, Srl, Spa e Cooperative che svolgono attività di allevamento. La Cassazione ha ribadito che la mancata tenuta del registro, rende inattendibile la contabilità, per cui l’Agenzia delle entrate è legittimata a determinare il reddito con sistemi induttivi: in estrema sintesi, per l’imprenditore sono guai seri. La corretta tenuta del registro di carico e scarico per i soggetti obbligati a detenerlo, è quindi l’unico documento in grado di opporre una difesa importante nei confronti degli accertamenti fiscali.

 

 

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