Legna da ardere. Finalmente le percentuali di compensazione Iva

Una vera e propria gestazione: quasi 9 mesi per avere il decreto che ha definito le percentuali di compensazione Iva per legna e legna da ardere. L’aumento delle percentuali a beneficio degli imprenditori agricoli in regime speciale Iva e che sono impegnati in selvicoltura, è stato stabilito dalla legge di bilancio 2019, insieme alla conferma delle percentuali maggiorate per gli allevatori di suini (7,95%) e bovini (7,65%).

Per questi ultimi è andata meglio: il decreto è arrivato con “solo” sei mesi di ritardo. La lunga attesa è stata comunque ripagata: a) per le cessioni di legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine, nonché per i cascami di legno compresa la segatura (aliquota Iva del 10%), la percentuale di compensazione passa dal 2 al 6%; b) per le cessioni di legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale (aliquota Iva del 22%), la percentuale di compensazione passa dal 2 al 6%. Rimane ferma la percentuale di compensazione al 2% per il “legno rozzo, anche scortecciato o semplicemente scortecciato di cui al numero 44 della Tabella A, parte prima, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (aliquota Iva 22%).

Le nuove percentuali di compensazione hanno effetto retroattivo dal primo gennaio 2019, per cui gli interessati dovranno effettuare quelle operazioni contabili che consentano loro di recuperare l’Iva versata in eccesso all’Erario nel corso dell’anno corrente.

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