Mercati contadini, non c’è vincolo di adesione a specifica organizzazione

La partecipazione ai mercati contadini di vendita diretta non è vincolata all’esclusiva adesione dell’azienda a una specifica organizzazione di settore. Sul tema, infatti, c’è ora la parola del Consiglio di Stato che boccia il vincolo obbligatorio di adesione e dichiara le aziende libere di affidarsi per contabilità e fascicoli aziendali all’associazione di preferenza, indipendentemente dall’adesione ai mercati contadini.

Leggi la sentenza Sentenza-Consiglio-di-Stato-4-novembre-2019

Nel dettaglio, si entra nel merito dell’articolo 6 dello statuto di Agrimercato Mantova dove emerge “che tra le norme di gara e le norme private della stessa vi è una diretta incompatibilità poiché s’impone l’associazione ad una precisa organizzazione a tutti gli associati intenzionati a svolgere attività come quella messa a concorso dal comune di Mantova, al pari della necessaria sottoposizione dei fascicoli e contabilità aziendale alla struttura indicata per l’assistenza fiscale e contabile.

Accolto, dunque, il ricorso in appello presentato dal Consorzio agrituristico mantovano, con il sostegno di Cia Est Lombardia e Confagricoltura Mantova per la gestione del mercato contadino del Lungorio di cui Agrimercato Mantova si era aggiudicata la gestione nel marzo del 2018, portando il Consorzio a presentare ricorso al Tar per ravvisata irregolarità. Mentre la sentenza di primo grado aveva dato ragione al Comune di Mantova e a Agrimercato, il Consiglio di Stato ha ribaltato la situazione, definendo come “la stessa ammissione alla gara di Agrimercato Mantova costituisca autonomamente un’illegittimità che si ripercuote inevitabilmente sull’aggiudicazione“.

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato dichiara che “le associazioni rappresentative di interessi collettivi tutelano con il proprio intervento l’interesse comune a tutti gli associati e non le posizioni soggettive solo di una parte degli stessi e che non possono configurarsi conflitti interni all’associazione. Quindi non è ipotizzabile l’azione di una associazione con simili vincoli laddove deve avere valore la garanzia della libera ammissione al mercato senza vincoli di appartenenza ad organizzazioni o associazioni del settore agricolo. Né tantomeno sussistono norme o principi non scritti sul fatto che tali regole stringenti, vengano a cadere nel caso di incompatibilità con i requisiti di partecipazione ad una gara”.

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