Cessioni ed acquisti intracomunitari. Nuove regole dal 2020

Entrano in vigore le nuove regole per il trasferimento di beni nei Paesi Ue. Dal prossimo anno l’imprenditore che cede beni ad altro imprenditore residente in un Paese comunitario, deve provare con specifici documenti che i beni sono stati effettivamente trasportati o comunque spediti nel Paese dell’acquirente.

I documenti si differenziano a seconda che il trasporto sia eseguito dal venditore o per conto dello stesso, o dall’acquirente. Nella prima ipotesi, trasporto a cura o comunque a carico del venditore, quest’ultimo deve essere in possesso di almeno due dei seguenti documenti, rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra.

I documenti devono essere coincidenti, ovvero, non si devono contraddire e devono essere relativi al trasporto ed alla spedizione dei beni:1) documento o lettera CMR riportante la firma; 2) polizza di carico; 3) eventuale fattura di trasporto aereo; 4) fattura emessa dallo spedizioniere. Nel caso in cui il venditore ha disponibilità di uno solo dei documenti sopra elencati, può “combinarlo” con uno dei seguenti: a) polizza assicurativa, inerente la spedizione o il trasporto dei beni o documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni; b) documenti ufficiali rilasciati da un’autorità pubblica, quale ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato comunitario di desti-nazione; c) ricevuta rilasciata da un legale depositario nello Stato comunitario di destinazione, che confermi il deposito dei beni in detto Stato. Anche in questo caso devono essere due diverse parti, indipendenti l’una dall’altra, a fornire documenti. Se il trasporto viene effettuato o commissionato dall’acquirente, in aggiunta ai documenti combinati secondo le regole di cui sopra, il venditore deve farsi rilasciare dall’acquirente una dichiarazione con la quale certifica che la merce è giunta a destinazione.

La dichiarazione in forma scritta deve essere rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la vendita e deve riportare:

• la data di rilascio;

• il nome e l’indirizzo dell’acquirente;

• la quantità e la natura dei beni;

• la data e il luogo di arrivo dei beni;

• l’identità del soggetto che eventualmente accetta i beni per conto dell’acquirente.

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