Decreto Ristori-quater, non solo proroghe. Quello che c’è da sapere

In aggiunta alla proroga del termine del versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, da effettuare entro il 30 aprile 2021, il quarto decreto Ristori ha posticipato al 10 dicembre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, unificando la scadenza con la presentazione del modello 770 (dichiarazione dei sostituti d’imposta).

Nel testo del decreto è contenuta anche la sospensione del termine di versamento delle ritenute, dell’Iva e dei contributi previdenziali e assistenziali, in scadenza nel mese di dicembre.

Sono interessate le imprese con fatturato 2019 non superiore a 50 milioni di euro, che nel mese di novembre 2020 hanno registrato una diminuzione di fatturato del 33% rispetto allo stesso mese del 2019. A prescindere dalla diminuzione di fatturato, la sospensione interessa anche i soggetti che hanno iniziato l’attività dopo il 30 novembre 2019 e coloro che esercitano attività economiche sospese sull’intero territorio nazionale, o esercitano attività di ristorazione o di ospitalità nelle zone rosse
e arancioni. I versamenti dovuti per il mese di dicembre dovranno essere effettuati entro il 16 marzo del prossimo anno, in unica soluzione o in forma rateale, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo.

Il provvedimento contiene l’estensione dal 10 dicembre al primo marzo 2021, della proroga dei termini di versamento delle rate 2020 della rottamazione-ter e del saldo e stralcio. Viene modifica anche la disciplina della rateizzazione concessa dall’Agente della riscossione. La presentazione della richiesta di dilazione determina la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza ed il divieto di iscrivere nuovi fermi amministrativi ed ipoteche, o di avviare nuove procedure esecutive. Per le richieste di dilazione presentate entro il 31 dicembre 2021, passa da 5 a 10 il numero delle rate che se non pagate hanno quale conseguenza la decadenza della rateizzazione, con obbligo di corrispondere le somme residue in un’unica soluzione). Fino a tutto il 2021 passa da 60mila a 100mila euro la soglia delle somme iscritte a ruolo che determina l’avvio dei fermi amministrativi, delle iscrizioni ipotecarie e delle procedure esecutive in genere.

I contribuenti decaduti dai piani di rateizzazione o dalle precedenti rottamazioni delle cartelle esattoriali, possono presentare una nuova richiesta di rateizzazione entro il 31 dicembre 2021.

Il decreto contiene anche una disposizione che estende i codici (Ateco) delle attività economiche destinatarie del contributo a fondo perduto, comprendendo diverse categorie di agenti e rappresentanti di commercio. Per i lavoratori stagionali del
turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, i lavoratori stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato il rapporto di lavoro involontariamente, nonché ai lavoratori intermittenti e agli incaricati alle vendite a domicilio, è prevista l’erogazione di una
“una tantum” di € 1.000.

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