Cassa integrazione, licenziamenti, rinnovo di contratti e lavoratrici madri

Proroga della Cassa integrazione Covid 19 nelle sue diverse articolazioni (ordinaria, in deroga).

Ulteriori 12 settimane entro il 31 marzo 2021 (entro 30 giugno se in Cig in deroga ed integrazione salariale). I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati alle 12 settimane di cui sopra.

Le domande vanno inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio. In caso di pagamento diretto delle prestazioni dall’Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all’Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dalla concessione. In sede di prima applicazione, i termini appena sopra riportati sono rinviati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di bilancio, se tale ultima data è posteriore a quella di cui sopra.

Il trattamento Cisoa richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da Covid, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore ed al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 90 giorni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 31 dicembre 2020 sono imputati ai 90 giorni di cui sopra. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di bilancio. I periodi di integrazione autorizzati sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro. I benefìci sopra riportati sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori assunti dopo il 25 marzo 2020 ed in forza alla data di entrata in vigore della legge di bilancio.

Divieto di licenziamento

Fino al 31 marzo 2021, resta preclusa al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo. Le sospensioni e le preclusioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ai sensi dell’articolo 2112 del codice civile, o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.

Rinnovo dei contratti a tempo determinato

In deroga alle ordinarie disposizioni inerenti la proroga dei contratti a termine e di apprendistato, fino al 31 marzo 2021, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta gli stessi contratti, anche in assenza delle condizioni previste (esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria).

Lavoratrici madri

Al fine di sostenere il rientro al lavoro delle lavoratrici madri e di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, viene incrementato
di € 50mln il Fondo destinato al sostegno e alla valorizzazione delle misure organizzative adottate dalle imprese per favorire il rientro al lavoro delle lavoratrici madri dopo il parto.

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