Richieste all’Agenzia delle Entrate per il contributo a fondo perduto ‘alternativo o integrativo’

FIRENZE – Dal mese di luglio, i soggetti che pur rientrando nei criteri stabiliti dal primo decreto Sostegni non hanno richiesto il contributo a fondo perduto, possono richiederlo all’Agenzia delle entrate.

La domanda può essere presentata anche dai soggetti che avendo richiesto il precedente
contributo ed avendo ricevuto in automatico il nuovo contributo, hanno diritto ad una integrazione dello stesso, in virtù dei nuovi parametri stabiliti dal decreto Sostegni Bis.

Termine ultimo per richiedere il contributo alternativo o il contributo integrativo, il prossimo due settembre.

L’istanza è particolarmente articolata: oltre ai dati inerenti l’impresa infatti, è necessario indicare gli aiuti di Stato che rientrano nel “quadro temporaneo di aiuti in vigenza dell’emergenza sanitaria Covid 19”.

Con la firma del modello, il richiedente si assume una responsabilità che potrebbe avere anche risvolti penali se i dati riportati vengono riscontrati come non veritieri.

Il contributo a fondo perduto alternativo spetta a quei soggetti con partita Iva attiva al 26 maggio 2021, che hanno avuto una riduzione di almeno il 30% di fatturato e corrispettivi medio mensile nel periodo primo aprile 2020/ 31 marzo 2021, rispetto al medesimo periodo 2019/2020.

Per l’anno 2019, tali soggetti non devono avere realizzato un volume di ricavi/compensi superiore a 10 milioni di euro.

Per determinare l’importo del contributo spettante, alla differenza media mensile di
fatturato e corrispettivi deve essere applicata una percentuale che varia in funzione del volume di ricavi/compensi percepiti nel 2019. La percentuale varia anche se il soggetto ha o meno richiesto e percepito il contributo a valere sul primo decreto Sostegni.

I soggetti che hanno già ottenuto il contributo a fondo perduto automatico dello stesso importo ricevuto grazie al decreto Sostegni, dovranno presentare una nuova istanza se hanno diritto ad una integrazione, tenuto conto del nuovo periodo nel quale determinare la diminuzione di fatturato e corrispettivi.

Nel caso in cui verrà richiesto un contributo inferiore a quanto già erogato in automatico, l’Agenzia delle entrate non terrà di conto l’ultima richiesta.

In caso di attivazione della partita Iva tra il primo aprile 2019 ed il 31 marzo 2020, la media mensile di fatturato del periodo corrispondente, rileverà solo per i mesi successivi a quello della stessa attivazione.

A differenza del precedente, per questo contributo non sono previsti gli importi minimi di
mille euro se ditta individuale, due mila se società, anche per chi ha attivato la partita Iva dal 2019.

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