Lavoro occasionale. Obbligo di comunicazione preventiva

FIRENZE – Anche se non mancano validi strumenti alternativi, la stipula di contratti di collaborazione occasionale non è infrequente in agricoltura, soprattutto se l’impresa svolge anche attività agrituristiche.

Prima di entrare nel merito della comunicazione in commento, è opportuno delineare i contorni di questa residuale forma di impiego lavorativo.

Il prestatore di lavoro autonomo occasionale, è un lavoratore che svolge a favore di un committente, un’opera, un servizio, una prestazione, impiegando prevalentemente il lavoro proprio, senza alcun vincolo di subordinazione e coordinamento con la struttura organizzativa del committente.

Rispetto alla più strutturata collaborazione coordinata e continuativa (cococo), la collaborazione occasionale si distingue per: a) l’assenza del coordinamento con l’attività del committente; b) l’esclusione dell’inserimento del lavoratore nell’organizzazione aziendale; c) l’occasionalità (saltuarietà) della stessa; d) il limite di giorni annuali di impiego
(inferiore a 30gg); e) il compenso che non deve superare 5mila euro.

Se il committente vuol evitare la sanzione da 500 a 2.500 euro, preventivamente all’inizio della prestazione deve inviare all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) competente del luogo ove si svolgerà l’opera, una comunicazione contenente: 1) i dati del committente e del lavoratore; 2) luogo di svolgimento della prestazione; 3) descrizione sintetica dell’attività; 4) data di avvio della prestazione e presumibile arco temporale interessato, con l’accortezza che se si dovesse prolungare, è necessario inviare una nuova comunicazione; 5) ammontare del compenso lordo stabilito al momento dell’incarico.

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