Aiuti di Stato. Dove non arriva la Pa, il contribuente deve rimediare

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FIRENZE – Dopo aver dichiarato negli specifici modelli telematici con i quali l’impresa ha richiesto gli interventi di natura finanziaria disposti per fronteggiare l’emergenza sanitaria Covid 19, di rispettare i limiti inerenti gli aiuti di Stato, la stessa impresa deve adesso riassumerli in una specifica dichiarazione.

A cosa è servita allora, l’originaria dichiarazione? Tanto più che gli stessi aiuti sono già rilevati in due registri gestiti da articolazioni della pubblica amministrazione: il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

La dichiarazione in commento deve essere inviata all’Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno. Unici esclusi, i soggetti che hanno percepito un solo aiuto di Stato, il cui modello conteneva la dichiarazione di cui sopra.

Il provvedimento cui l’Agenzia ha approvato il modello e le istruzioni per la compilazione, fissa le modalità ed i termini di restituzione volontaria degli aiuti in caso di superamento dei massimali.

I dati verranno resi disponibili ai comuni per la ricognizione degli esoneri IMU. Gli aiuti a cui si deve fare riferimento, sono classificati nelle sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary framework.

La dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate in via telematica, direttamente dal beneficiario o tramite un intermediario. Saranno considerate presentare nei termini le dichiarazioni trasmesse entro il 30 giugno ma eventualmente scartate dal sistema di controllo, a condizione che siano ritrasmesse entro i 5 giorni successivi dalla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

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