Bonus investimenti. Il riferimento di legge anche sui documenti di trasporto

FIRENZE –  La burocrazia in Italia la fa da padrona. Non è una novità, ma questo non consola.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito cosa si deve intendere per “altri documenti” citati dalla norma istitutiva del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, il meglio conosciuto “credito d’imposta 4.0″.

Al fine di non compromettere il riconoscimento del credito d’imposta, il riferimento “Acquisto effettuato in base ai commi da 1054 a 1058-ter della Legge n. 178 del 30 dicembre 2020”, deve essere apposto in modo indelebile (quindi niente matite), anche nel o nei documenti di trasporto del bene acquisito, oltre che sulle fatture.

Il puntuale accorgimento consentirà di superare indenni, almeno da questo punto di vista, eventuali controlli che potranno essere effettuati dall’Amministrazione finanziaria. Con il medesimo intervento, l’Agenzia ha affermato di non ritenere necessaria la ripetuta
annotazione nel verbale di collaudo o di interconnessione dei beni oggetto dell’investimento.

La suddetta annotazione dovrà essere effettuata preventivamente ai controlli e sarà ritenuta valida sempre che non siano già state avviate le verifiche, per cui, è meglio provvedere immediatamente.

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