Aiuti di Stato. Sanzionata l’omessa pubblicazione sul sito aziendale

FIRENZE – L’omessa pubblicazione sul sito internet aziendale degli aiuti di Stato percepiti nel corso dell’anno precedente, è soggetta ad una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2 mila euro ed una sanzione che impone l’obbligo di pubblicazione.

In caso di mancato versamento della sanzione e pubblicazione entro 90 giorni dall’accertamento, l’impresa dovrà restituire integralmente le somme percepite. Per gli aiuti percepiti nel 2020, la sanzione potrà essere comminata dal primo di luglio.

Chi non ha provveduto deve quindi sbrigarsi! Per gli aiuti percepiti nel 2021, le sanzioni potranno essere comminate dal 1° gennaio 2023. L’obbligo di pubblicazione interessa i titolari di partita IVA e che esercitano attività d’impresa, i quali devono dichiarare nel termine ordinario del 30 giugno di ogni anno, l’elenco degli aiuti di Stato ricevuti nell’anno precedente.

Se l’impresa non ha un sito aziendale, la pubblicazione dovrà essere effettuata sul sito dell’associazione di categoria alla quale è associata. Devono essere pubblicate le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o
risarcitoria, effettivamente erogati nell’esercizio finanziario precedente, da parte delle diverse articolazioni della Pubblica Amministrazione.

L’obbligo scatta se l’importo complessivo degli aiuti di Stato percepiti nell’anno, supera 10mila euro. Non sono interessate solo le imprese, ma anche le associazioni, le Onlus, le fondazioni e le cooperative sociali. Per gli obbligati alla redazione ed alla pubblicazione al Registro delle imprese del bilancio in forma ordinaria, la pubblicazione degli aiuti di Stato viene effettuata nella nota integrativa e questa sostituisce l’obbligo di pubblicazione sul sito aziendale.

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