Mia, Misura per l’inclusione attiva. I primi dettagli del dopo Reddito di cittadinanza, che entrerà in vigore da settembre

FIRENZE – Firenze – Dal 1° settembre 2023 il reddito e la pensione di cittadinanza saranno sostituiti dalla “MIA”, la misura per l’inclusione attiva.

La prima differenza importante rispetto al RdC sta certamente in una soglia di accesso Isee minore, ovvero il richiedente dovrà avere un’attestazione Isee inferiore a 7.200 euro.

MIA in alcune sue parti è simile al Reddito di cittadinanza, infatti si tratta di un beneficio economico corrisposto tramite una carta di pagamento elettronica ricaricabile al nucleo familiare.

La Mia potrà essere richiesta dai cittadini dell’Unione o suoi familiari che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero dai cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Al momento della presentazione della domanda è richiesto l’accertamento della residenza in Italia per un periodo di almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La prestazione sarà riconosciuta a favore di due categorie di nuclei familiari:
• ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d’età;
• ai nuclei familiari senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d’età.
Si accede alla Mia quando si è in possesso di un Isee inferiore a 7.200 € e
un reddito familiare non superiore a 6.000 €.

Il valore del patrimonio immobiliare diverso dalla casa di abitazione non deve superare i 30.000 euro e quello relativo alla casa di abitazione non deve superare i 150.000 € ai fini IMU; un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini Isee, non superiore a 6.000 €, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 €, incrementabile di ulteriori 1.000 € per ogni figlio successivo al secondo.

Il beneficio consiste in una integrazione del reddito familiare fino a 6.000 euro annui.
L’importo è graduato a seconda delle due diverse categorie di beneficiari:
• ai nuclei familiari con almeno un componente con disabilità o minorenne o con almeno 60 anni d’età, spetta al 100%, cioè nella misura intera sopra calcolata;
• ai nuclei familiari senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d’età, spetta al 75% della misura calcolata, cioè con una riduzione del 25%.

MIA a differenza dell’Rdc ha una durata diversa ed occorre distinguere:
• ai nuclei con almeno un componente disabile o minorenne o con almeno 60 anni spetta per 18 mesi ed è successivamente rinnovabile per 12 mesi, previo, ogni volta, uno stop di
un mese;
• ai nuclei senza componenti disabili o minorenni o con almeno 60 anni d’età, spetta per 12 mesi ed è rinnovabile una sola volta per 6 mesi, previo stop di un mese. Poi serve uno stop di 18 mesi, dopo i quali si può presentare una nuova domanda.

Per perdere il beneficio basterà il rifiuto della prima offerta di lavoro congrua, ovvero un’offerta a tempo indeterminato o a tempo determinato, anche in somministrazione, non
inferiore a 3 mesi entro 80 km dal luogo di residenza. Una volta decaduti la domanda di Mia potrà essere ripresentata dopo almeno 18 mesi.

Link (fonte) Dimensione Agricoltura – Francesco Ambrosio

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