Corrispettivi telematici. Esonero dall’invio per le attività marginali

La vigilia di Natale ha portato una buona notizia agli imprenditori agricoli in regime speciale che effettuano occasionalmente la cessione di prodotti, che in linea generale sono soggetti all’emissione del documento commerciale (ex scontrino fiscale).

Si tratta essenzialmente di tutti i prodotti per i quali non è prevista una percentuale di compensazione (carne macellata, grappa, marmellate, succhi). Con un Decreto ministeriale infatti, i casi di esonero dall’invio di corrispettivi telematici è stato esteso alle attività marginali svolte dai produttori agricoli in regime speciale Iva. Attenzione però, la definizione di attività marginali e/o accessorie è legata ad un preciso riscontro contabile: sono considerate effettuate in via marginale, le operazioni i cui ricavi o compensi non sono superiori all’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

L’esenzione in commento non sarà per sempre. I tecnici del Ministero hanno infatti stabilito che l’esonero viene concesso in fase di “prima applicazione”, quindi, con un successivo provvedimento l’esenzione verrà molto probabilmente revocata.

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