Ppc e Agenzia delle Entrate, novità sulle agevolazioni fiscali

Novità in tema di agevolazioni fiscali per la piccola proprietà contadina. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in quali casi opera la decadenza dalle agevolazioni fiscali concesse per la formazione o per l’arrotondamento della Piccola Proprietà Contadina. Le istanze rappresentano due casi distinti ma per contenuto quasi identici. Il caso posto all’attenzione dell’Agenzia è quello di un acquisto di terreno con le agevolazioni PPC e la contemporanea permuta dello stesso ad altro soggetto. L’Agenzia ricorda che le agevolazioni previste dalla legge 604/54 come modificata ed integrata dalla legge 454/1961, interessano alcuni atti espressamente indicati aventi ad oggetto fondi rustici e posti in essere per la formazione o l’arrotondamento della PPC. I suddetti atti beneficiano dell’esenzione dall’imposta di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie in misura fissa, oltre all’1% per l’imposta catastale. Certamente rientrano tra i suddetti atti le permute, quando per entrambi i soggetti permutanti l’atto sia effettuato esclusivamente per l’arrotondamento della PPC.

I requisiti soggettivi per beneficiare delle agevolazioni sulla PPC – Per beneficiare delle agevolazioni l’interessato deve esser in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di Iap  e, nel biennio antecedente l’atto di acquisto non deve aver venduto altri fondi rustici oppure altro terreno per una superficie complessiva di 1 ettaro con tolleranza del 10%; non alieni ovvero coltivi direttamente il terreno per almeno 5 anni dall’acquisto agevolato pena la perdita dei benefici. Per l’Agenzia (oltre che per la Cassazione che già più volte si è espressa in merito) “l’alienazione”, che rappresenta motivo di decadenza dalle agevolazioni fiscali, comprende anche la permuta. Decadono dalle agevolazioni a suo tempo concesse i permutanti che con l’atto di permuta non arrotondano la propria proprietà ma la costituiscono.

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