Agriturismo, i contributi per la ristrutturazione

Interventi della Guardia di Finanza nei confronti degli agriturismo in regime ordinario. L’applicazione alla lettera delle indicazioni del Comando della medesima GdF, rischia – secondo gli addetti ai lavori – di produrre nuovo contenzioso. L’attenzione della GdF si orienta soprattutto, quindi, non esclusivamente , nei confronti degli agriturismo che hanno percepito contributi pubblici per la ristrutturazione di fabbricati da adibire ad agriturismo, per l’arredo.

Norme – L’attività agrituristica beneficia di un regime fiscale agevolato per il quale l’Iva incassata dai clienti viene abbattuta forfetariamente del 50% in relazione agli acquisti. Per la determinazione dell’imponibile da assoggettare ad Irpef viene applicato un coefficiente del 25% al volume d’affari lordo. L’impresa può rinunciare a questo regime fiscale adottando l’ordinario regime di tipo “commerciale”. In questo caso è tenuta a rimanervi per almeno un triennio, dopo di che l’opzione vale fino a revoca. Per l’agriturismo che ha adottano il regime speciale (forfetario) i contributi in commento sono irrilevanti ai fini della determinazione del reddito. Per le imprese in regime ordinario, invece, detti contributi rilevano ai fini reddituali. Per la GdF gli stessi sono “sopravvenienze attive” in quanto contributi in conto capitale e come tali rilevanti per la formazione del reddito da assoggettare ad Irpef nell’anno in cui gli stessi sono incassati, oppure, da ripartire in 5 quote annuali.

Nel dettaglio – La Cia in passato si è attivata nei confronti della Direzione Regionale delle Entrate del Lazio ottenendo da questa una risposta diversa rispetto a quanto contestato dalla GdF. Secondo la GdF la risposta della DRE del Lazio è applicabile solo caso posto e non può essere utilizzata per le altre situazioni ancorché identiche. Secondo la DRE del Lazio i contributi in questione sono contributi in conto impianti e come tali concorrono alla formazione del reddito nell’anno di competenza (e non di incasso), andando a diminuire il valore del bene a cui si riferiscono con conseguenti minori quote di ammortamento da dedurre dai ricavi. In questo caso il costo del bene a cui si riferiscono i contributi deve essere contabilizzato al netto dei contributi stessi. Se il costo di acquisto del bene è stato contabilizzato al loro dei contributi stessi, i contributi concorrono alla formazione del reddito come quote di risconto passivo proporzionali alle quote di ammortamento deducibili. Invitiamo tutti gli imprenditori interessati dal controllo a far mettere a verbale prima di sottoscrivere lo stesso che “I contributi contestati sono da classificarsi come contributi in conto impianti e non in conto capitale e come tali sono stati considerati per la formazione del reddito netto”.

 

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