Iva per cassa, il nuovo regime applicabile anche dalle imprese agricole

L’Agenzia delle Entrate ha reso applicabile con la circolare n. 20 il un nuovo regime IVA introdotto per le imprese che effettuano cessione di beni o prestazioni di servizi ad altri operatori IVA.

Le novità – La particolarità di questo regime contabile sta nella possibilità per l’impresa che lo adotta, di rilevare il debito IVA per le vendite o per le prestazioni di servizi, solo al momento del pagamento della fattura, da qui la definizione di regime “IVA di cassa”. Attualmente l’impresa che effettua una vendita di beni o una prestazione di servizi ad altra impresa, diventa immediatamente debitrice dell’IVA verso lo Stato. Con il nuovo regime l’imposta diventerà esigibile dallo Stato solo dopo che la fattura è stata pagata. Con la medesima Circolare si è avuto conferma che possono utilizzare il suddetto regime anche le imprese agricole, a prescindere dal regime contabile adottato (speciale agricolo o ordinario). Il regime è applicabile alle operazioni effettuate dal 28 aprile e dai soggetti IVA con volume d’affari fino a 200 mila euro. Le imprese di nuova costituzione possono adottare il nuovo regime se ritengono di non superare per l’anno in corso la predetta soglia di volume d’affari. Sono escluse le operazioni effettuate nei confronti dei consumatori finali (ad esempio, le vendite dirette ai privati) per i quali l’IVA è immediatamente esigibile al pari di adesso. Nella fattura dovrà essere riportata la seguente dicitura “Operazione con imposta ad esigibilità differita ai sensi dell’art. 7 del DL 185/2008”. Il differimento dell’IVA è a “scadenza”, nel senso che la stessa è comunque dovuta trascorso un anno dal momento dell’effettuazione dell’operazione anche se la fattura non è stata pagata, a meno che il debitore non sia soggetto a procedure concorsuali o esecutive. Se la soglia dei 200 mila euro di volume d’affari è superata in corso d’anno, le operazioni effettuate da quella data in poi non potranno beneficiare del regime di esigibilità differita. Al pari del cedente, anche l’acquirente di un bene o fruitore di una prestazione con IVA per cassa, potrà portare in detrazione l’imposta solo dopo che la fattura relativa verrà pagata o, comunque, dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione.

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