Export carne brasiliana in Europa. Tribunale Ue: respinto il ricorso di due produttori per motivi di salute pubblica

Le società brasiliane BRF SA (BRF) e SHB Comércio e Indústria de Alimentos SA (in prosieguo: «SHB») fanno parte del gruppo BRF capital, uno dei più importanti produttori e distributori di carne e di prodotti a base di carne a livello mondiale. Circa il 38% delle importazioni totali di carne di pollame provenienti dal Brasile e destinate al mercato dell’Unione per il 2017 sono state esportate da tale gruppo mediante la BRF e la SHB. Dodici stabilimenti appartenenti a queste due società figuravano, fino al 2018, negli elenchi degli stabilimenti dai quali è consentito importare prodotti specifici di origine animale nell’Unione.

Mediante un regolamento adottato dalla Commissione nel maggio 2018, questi dodici stabilimenti sono stati eliminati dagli elenchi, per il fatto che le autorità brasiliane non avrebbero più offerto, con riguardo a tali stabilimenti, le garanzie necessarie quanto al rispetto delle norme in materia di salute pubblica relativamente all’importazione dei prodotti in questione. Infatti, secondo tale regolamento di esecuzione, alcuni controlli avevano rivelato la presenza di salmonella nella loro carne di pollame e nelle loro preparazioni a base di carne di pollame. Inoltre, secondo il medesimo regolamento, erano stati accertati casi di frode riguardanti la certificazione di laboratorio per le carni e i prodotti a base di carne esportati nell’Unione.

La BRF e la SHB hanno presentato un ricorso, dinanzi al Tribunale dell’Unione europea, diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione.

Con la sua sentenza odierna, il Tribunale respinge il ricorso della BRF e della SHB.

Il Tribunale ritiene, in particolare, che la Commissione abbia sufficientemente motivato il regolamento di esecuzione.

A tale riguardo sottolinea, da un lato, che, a differenza degli operatori degli stabilimenti autorizzati dell’Unione, gli stabilimenti che figurano nell’elenco degli stabilimenti di Paesi terzi dai quali possono essere importati nell’Unione prodotti di origine animale non sono titolari di un diritto individuale conferito loro in base al diritto dell’Unione. Dall’altro lato, né la Commissione né gli Stati membri dispongono di poteri coercitivi nei confronti di stabilimenti situati al di fuori dell’Unione o dei Paesi terzi non direttamente soggetti ad obblighi imposti dal diritto dell’Unione. Tenuto conto di tali elementi e, considerato che l’obiettivo del regolamento n 854/2004 è la tutela della salute pubblica, la Commissione è libera di stabilire la soglia di affidabilità delle garanzie offerte dalle autorità competenti di un paese terzo a un livello particolarmente elevato, potendo così spingersi fino ad esigere prestazioni praticamente irreprensibili da parte delle autorità competenti dei Paesi terzi.

Il Tribunale ritiene che la Commissione abbia esposto in modo giuridicamente sufficiente, nel regolamento di esecuzione, i motivi che l’hanno indotta a ritenere che le autorità brasiliane non offrissero più le garanzie previste n° 854/2004 riguardo agli stabilimenti considerati. La Commissione ha sottolineato, segnatamente, che indagini su casi di frode individuati in Brasile nel marzo 2018 indicavano che non vi erano garanzie sufficienti per poter affermare che gli stabilimenti appartenenti alle ricorrenti ed eliminati dagli elenchi controversi fossero conformi ai requisiti dell’Unione. Il Tribunale afferma che la natura stessa della frode in questione, relativa alla certificazione dei laboratori per le carni, comprese le carni di pollame, e i prodotti a base di carne esportati nell’Unione, è tale da mettere in discussione l’affidabilità delle garanzie che le autorità brasiliane sono tenute a offrire ai sensi del regolamento n. 854/2004, circostanza che rende i prodotti provenienti da tali stabilimenti suscettibili di presentare un rischio per la salute umana. Il Tribunale aggiunge che, tenuto conto dell’obiettivo di tutela della salute umana, la Commissione è autorizzata a reagire ai sospetti concreti di frode in merito alla certificazione di prodotti quando tali sospetti fanno sorgere un serio dubbio sulla capacità sistemica delle autorità del paese terzo di offrire le garanzie previste nel regolamento n. 854/2004, senza attendere il risultato definitivo di tali indagini.

Secondo il Tribunale, le valutazioni della Commissione relative al caso di frode connesso alla falsificazione di certificati dei laboratori brasiliani sono sufficienti a fondare la sua decisione. La Commissione ha esposto, nel regolamento di esecuzione, che vari elementi indicavano che non vi erano garanzie sufficienti per poter affermare che gli stabilimenti delle due società ricorrenti fossero conformi ai requisiti dell’Unione, cosicché i prodotti originari dei loro stabilimenti potevano costituire un rischio per la salute umana. Infatti, due audit effettuati dalla Commissione, in Brasile, hanno rivelato carenze sistemiche risultanti da disfunzioni delle autorità competenti. Inoltre, i documenti emessi all’esito delle indagini a livello nazionale suggeriscono che si tratti di casi di frode su larga scala che presuppone la partecipazione di personale di livello superiore e la conoscenza da parte dei membri del consiglio di amministrazione delle due società ricorrenti. Tali documenti danno atto di pratiche all’interno del gruppo di cui fanno parte tali due società aventi lo scopo di vanificare il sistema pubblico di controlli sanitari mediante certificati falsificati. La Commissione non si è dunque sbagliata sulla portata della minaccia rappresentata da tale comportamento né, di conseguenza, sull’affidabilità delle garanzie offerte dalle autorità brasiliane proprio contro questo tipo di minacce.

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