Commissioni pagamenti elettronici. Al via l’utilizzo del credito d’imposta

Con una recente risoluzione, l’Agenzia delle entrate ha reso noto il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta inerente le commissioni bancarie addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili. Il credito d’imposta spetta:
a) sulle commissioni dovute relativamente alle operazioni effettuate
dal primo luglio 2020;
b) agli esercenti attività d’impresa
o di lavoro autonomo: 1) con ricavi / compensi relativi all’anno precedente non superiori a € 400mila;
2) che per l’esercizio dell’attività si avvalgono di punti di interazione fisici o virtuali, tenuti al pagamento delle imposte in Italia;
c) nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le cessioni
di beni o prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali, effettuate tramite carte di credito, debito, prepagate ed altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

Non rientrano tra questi gli assegni, i bollettini postali, le carte di credito emesse nei confronti dei clienti “business” (emesse nell’ambito dell’esercizio di un’attività) o comunque
per gli acquisti di beni e servizi diversi da quelli destinati alla sfera privata (clienti finali).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.
L’importo del credito dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’anno di maturazione del credito ed in quelle successive fino alla conclusione dell’utilizzo.
Non rileva ai fini Irpef, Ires ed Irap ma rientra tra gli “aiuti di stato” inerenti il regime de minimis. Il codice tributo da indicare nei modelli F24 è
il “6916 – Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo
22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”. Nel campo “mese/anno” del modello F24 deve essere riportato ii riferimento di addebito delle commissioni: ad esempio, l’utilizzo del
credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, deve essere indicato con “0007” e “2020”.

Gli operatori che mettono a disposizione i sistemi che consentono il pagamento elettronico (POS, ecc.) devono inviare all’esercente, entro il giorno 20 del mese successivo al periodo di riferimento:

a) l’elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
b) il numero ed il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate;
c) il numero ed il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate
da consumatori finali;
d) un prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito, che evidenzi: 1) l’ammontare delle
commissioni totali effettuate sia dai
consumatori finali, che da altri soggetti; 2) l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le
operazioni di pagamento effettuate
da consumatori finali; 3) l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura
del servizio di accettazione.

È evidente che quanto riportato al punto c) dovrà essere attentamente verificato dall’esercente, visto che la natura dell’operazione nei confronti del consumatore finale o meno, non è nella disponibilità dell’operatore. Nell’occasione, ricordiamo al lettore che fino al 31 dicembre 2021, vige un limite di utilizzo del contante di € 2mila anche per atti privati nell’ambito familiare (regali/donazioni).

Dal 2020 il limite scende a mille euro. Il predetto limite riguarda sia chi riceve il denaro che chi effettua il pagamento ed entrambi sono passibili di multe salatissime: da un minimo di € 3mila ad un massimo di € 50mila (ma può arrivare a € 250mila) a seconda della gravità dell’infrazione.

Informazione pubblicitaria