Corte Ue. Il divieto di coltivare mais OGM, contenuto nella legge regionale FVG, può essere compatibile con il diritto dell’Unione a certe condizioni

LUSSEMBURGO – OGM vietati anche in Friuli Venezia Giulia. L’articolo 2.1 della legge regionale Friuli-Venezia-Giulia n. 5 dell’8 aprile 2011, recante disposizioni relative all’impiego di organismi geneticamente modificati (OGM) in agricoltura, esclude la coltivazione di granoturco geneticamente modificato per evitare la presenza accidentale di OGM nelle colture convenzionali e biologiche di mais nel territorio del Friuli Venezia Giulia, che è caratterizzato da modalità di coltivazione e strutture aziendali che influenzano il grado di mescolanza tra colture transgeniche e colture non transgeniche.

PH, proprietario di un’azienda agricola nel territorio della regione FVG, il 9 maggio 2015 vi ha messo in coltura una varietà di mais geneticamente modificato MON 810, ed è perciò stato sanzionato in via amministrativa.

Nel giudizio d’impugnazione avverso l’ordinanza sanzionatoria, il giudice italiano ha adito la Corte di Giustizia per sapere se il divieto, ai sensi dell’articolo 2.1 della legge regionale 5/2011, di coltivare mais geneticamente modificato nel territorio della regione FVJ sia conforme al diritto dell’Unione.

Con la decisione in data odierna, la Corte ricorda che la direttiva 2001/18 mira a ravvicinare le disposizioni degli Stati membri e a proteggere la salute umana e l’ambiente quando si procede all’emissione deliberata di OGM nell’ambiente. Per raggiungere questi obiettivi, sottopone tali modalità di emissione a procedure di autorizzazione che implicano una valutazione e un monitoraggio dei rischi per la salute umana e l’ambiente secondo modalità e principi armonizzati.

Inoltre, il regolamento 1829/2003 stabilisce il fondamento che permette di garantire, per quanto riguarda gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, un elevato livello di protezione della vita e della salute umana, della salute e del benessere degli animali, dell’ambiente e degli interessi dei consumatori, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno. Esso introduce a tal fine procedure uniformi per l’autorizzazione e il controllo di tali prodotti e alimenti.

Tuttavia l’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 prevede che gli Stati membri possano adottare le misure necessarie per evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti.

È sulla base di tale disposizione che la regione FVG ha adottato la legge regionale 5/2011.

A giudizio della Corte, le misure di prevenzione adottate dagli Stati membri a norma dell’articolo 26 bis della direttiva 2001/18 devono mirare ad evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti, al fine di consentire ai produttori e ai consumatori di scegliere tra la produzione biologica, produzione convenzionale e produzione con l’impiego di OGM.  Tali misure non possono avere l’obiettivo di proteggere la salute umana o l’ambiente poiché detti obiettivi sono garantiti dalle procedure armonizzate di autorizzazione per l’emissione deliberata di OGM, che subordinano la concessione delle autorizzazioni ad una valutazione dei rischi di tale emissione per la salute umana e per l’ambiente.

Di conseguenza, uno Stato membro non può subordinare la coltivazione di OGM autorizzati a norma del regolamento 1829/2003 ad un’autorizzazione nazionale, fondata su considerazioni di tutela della salute o dell’ambiente.

Inoltre, le misure adottate per evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti devono essere necessarie, secondo il principio di proporzionalità.

Dunque, per valutare se una misura di coesistenza soddisfi tali condizioni, il giudice del rinvio è tenuto a prendere in considerazione le linee guida allegate alla raccomandazione del 13 luglio 2010, adottate dalla Commissione sulla base dell’articolo 26 bis della direttiva.

Secondo la Corte, spetta al giudice del rinvio valutare se il divieto contenuto nella legge regionale 5/2011 di coltivare granturco geneticamente modificato su tutto il territorio della regione FVG persegua effettivamente l’obiettivo di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti. Detto giudice dovrà altresì valutare se il divieto sia necessario e proporzionato per il raggiungimento dell’obiettivo.

In conclusione, il diritto europeo non osta ad una legge nazionale che vieta la coltura di OGM sul territorio di una regione, con la finalità di evitare la presenza accidentale di OGM in altri prodotti, a condizione che detta misura consenta di raggiungere l’obiettivo di garantire ai produttori e ai consumatori la scelta tra prodotti ottenuti da colture geneticamente modificate e prodotti ottenuti da colture biologiche o convenzionali e tenuto conto delle particolarità di dette colture in tale territorio, e che la suddetta misura sia necessaria per conseguire tale obiettivo e proporzionata a quest’ultimo.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

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