Tribunale Ue: Il termine “emmentaler” non può essere tutelato come marchio dell’Unione europea per dei formaggi

LUSSEMBURGO – La Emmentaler Switzerland ha ottenuto, presso l’Ufficio internazionale dell’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), la registrazione internazionale del segno denominativo EMMENTALER per prodotti corrispondenti alla descrizione «Formaggi a denominazione di origine protetta “emmentaler».

Tale registrazione internazionale è stata notificata all’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), ma l’esaminatrice ha respinto la domanda di registrazione. La Emmentaler Switzerland ha, quindi, proposto un ricorso, che è stato poi respinto dalla seconda commissione di ricorso dell’EUIPO, con la motivazione che il marchio richiesto era descrittivo. Con la sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso proposto dalla ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso. In tale causa, esso esamina se la commissione di ricorso, avendo ritenuto che il marchio richiesto sia descrittivo, abbia violato l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c) del regolamento 2017/1001. Inoltre, esso chiarisce il
legame tra l’articolo 74, paragrafo 2, di tale regolamento, relativo ai segni o indicazioni descrittivi che possono essere designati come marchi collettivi, e l’articolo 7, paragrafo 21, lettera c), di detto regolamento, relativo ai marchi descrittivi.

Da un lato, per quanto riguarda il carattere descrittivo del marchio richiesto, il Tribunale ritiene, alla luce degli indizi presi in considerazione dalla commissione di ricorso, che il pubblico di riferimento tedesco comprenda immediatamente il segno EMMENTALER come designante un tipo di formaggio. Dato che, affinché un segno sia rifiutato alla registrazione, è sufficiente che esso abbia carattere descrittivo in una parte dell’Unione, la quale può essere eventualmente costituita da un solo Stato membro, il Tribunale ha dichiarato che la commissione di ricorso ha giustamente concluso che il marchio richiesto è descrittivo, senza che sia necessario esaminare gli elementi che non riguardano la percezione del pubblico di riferimento tedesco.

Dall’altro lato, per quanto riguarda la tutela del marchio richiesto in quanto marchio collettivo, il Tribunale ricorda che l’articolo 74, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 prevede che, in deroga all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento, possono costituire marchi collettivi segni o indicazioni che, nel commercio, possono servire a designare la provenienza geografica dei prodotti o dei servizi in questione. Tuttavia, tale disposizione deve essere
sottoposta ad un’interpretazione restrittiva. In tal senso, la sua portata non può comprendere i segni che sono considerati come un’indicazione della specie, della qualità, della quantità, della destinazione, del valore, dell’epoca di produzione o di un’altra caratteristica dei prodotti di cui trattasi, ma unicamente i segni che saranno considerati come un’indicazione della provenienza geografica di detti prodotti. Poiché il marchio richiesto è descrittivo di un tipo di formaggio per il pubblico di riferimento tedesco e non è percepito come un’indicazione della provenienza geografica di detto formaggio, il Tribunale conclude che esso non gode di una tutela in quanto marchio collettivo.

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