Rivalutazione terreni beneficiando dell’imposta sostitutiva al 16%. C’è tempo fino al 30 giugno 2024

FIRENZE – La legge di Bilancio 2024 (l. 213/2023) ha riaperto i termini per la rideterminazione del valore d’acquisto o del costo dei terreni (edificabili o a destinazione agricola) posseduti fuori dall’esercizio di impresa da persone fisiche, società semplici o altri enti non commerciali al 1° gennaio 2024.

La rivalutazione avviene obbligatoriamente sulla base di una perizia di stima giurata redatta ed asseverata da un professionista abilitato (ingegnere, architetto, geometra, dottore agronomo, agrotecnico, perito agrario o perito industriale edile) entro il 30 giungo 2024, tramite giuramento presso la Cancelleria del Tribunale, gli Uffici dei Giudici di pace o un notaio. Entro la stessa data è necessario inoltre procedere al versamento dell’imposta sostituiva del 16%. L’imposta sostitutiva può essere rateizzata fino a un massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre a decorrere dalla data del 30 giugno 2024; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente. Il versamento dell’imposta (o della prima rata) perfeziona la rivalutazione rideterminando il valore d’acquisto del bene. L’omesso versamento dell’imposta sostitutiva o della prima rata determina l’inefficacia della procedura di rivalutazione.

Accanto alla rivalutazione dei terreni la Legge di Bilancio 2024 prevede sulla falsariga della precedente legge di bilancio (l. 197/2022) e sempre secondo le stesse modalità elencate per i terreni, la possibilità di rivalutare anche le partecipazioni quotate e non quotate, negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione, possedute a titolo di proprietà e usufrutto possedute alla data del 1° gennaio 2024.

FONTE Dimensione Agricoltura – Maggio 2024

 

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