Iva su conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia chiarimenti applicazione aliquota ordinaria

FIRENZE – La Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), ha modificato la Tabella A, Parte III, allegata al DPR 633/1972 (c.d. “Decreto Iva”), andando a modificare la disciplina dell’aliquota Iva ridotta al 10% per specifiche prestazioni ambientali.

Dal 1° gennaio 2025 il beneficio dell’aliquota agevolata non si applica più ai servizi di conferimento in discarica e di incenerimento senza recupero efficiente di energia relativi a rifiuti urbani e speciali, compresi quelli di origine agricola ai sensi dell’art. 184, comma 3, lett. g) del D.Lgs. n. 152/2006. Tali servizi devono ora essere assoggettati all’aliquota Iva ordinaria (attualmente il 22%).

È in questo quadro di, ahimè, consueta incertezza che l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta all’istanza di consulenza giuridica n. 12 del 1° agosto 2025 per chiarire la corretta applicazione temporale della nuova disciplina. In particolare, il quesito posto da un’associazione di categoria riguardava le prestazioni di conferimento in discarica effettuate prima del 1° gennaio 2025, ma fatturate o pagate dopo tale data. La domanda, dunque, verteva su un aspetto cruciale: vale la data di esecuzione del servizio oppure quella di emissione della fattura o del pagamento?

Nel parere fornito, l’Agenzia ha chiarito che, in assenza di specifiche disposizioni transitorie, si deve fare riferimento ai principi generali fissati dall’art. 6 del DPR 633/1972. Secondo tali regole:

• le prestazioni di servizi si considerano effettuate al momento del pagamento del corrispettivo;
• oppure, se antecedente, alla data di emissione della fattura.

Ne consegue che la nuova aliquota ordinaria si applica ai servizi di conferimento e incenerimento non efficienti quando:

• il pagamento (anche parziale) avviene a partire dal 1° gennaio 2025, in assenza di fattura precedente;
• la fattura viene emessa dopo il 1° gennaio 2025, in assenza di pagamenti precedenti.

Al contrario, rimangono validamente assoggettate all’aliquota agevolata del 10%:

• le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024;
• i pagamenti effettuati entro la medesima data, anche se la fattura è emessa successivamente.

Per le imprese agricole che gestiscono in proprio lo smaltimento di rifiuti o si affidano a operatori esterni, la modifica normativa impatta direttamente sulla formazione del costo legato alla gestione dei residui non recuperabili in modo efficiente. Le aziende dovranno
verificare attentamente le date di pagamento e di fatturazione relative a servizi eseguiti nel periodo di transizione, al fine di evitare contestazioni in sede di controllo IVA.


FONTE – Dimensione Agricoltura – Settembre 2025

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