PIACENZA – Si avvicina il temine per la prima registrazione del sistema telematico per la tracciabilità delle movimentazioni dei prodotti cerealicoli: Il Granaio Italia.
Lo rende nuovo Confagricoltura Piacenza.
Dal 1° luglio 2025 – spiega l’associazione degli imprenditori agricoli – il Granaio Italia è diventato obbligatorio per tutti gli attori della filiera cerealicola, come stabilito dal decreto del Masaf n. 43350 del 30 gennaio 2025, pubblicato sul sito del Ministero, che modifica il precedente decreto n. 507566 del 1° ottobre 2024.
Il Granaio Italia ha l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza e controllo lungo l’intera filiera.
“I soggetti obbligati alla tenuta del Registro, nonché i prodotti e le operazioni per cui sussiste l’obbligo di registrazione, sono esclusivamente le imprese che “acquisiscono o cedono a qualsiasi titolo” i cereali – spiega la responsabile dei Servizi tecnici Susanna Fanzini -. Rientrano pertanto nell’obbligo anche gli operatori che raccolgono il prodotto dai propri campi e lo immagazzinano nelle proprie strutture. Invece sono esentati dall’obbligo di registrazione i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture”.
Gli operatori devono registrare, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale degli acquisti e delle vendite effettuate in ciascuna trimestre di dieci diversi prodotti cerealicoli (frumento duro, frumento tenero e segalato, granturco, orzo, farro, segale, sorgo, avena, miglio e scagliola), se prevedono che la quantità del singolo cereale da essi movimentato sia superiore, nell’anno solare, a:
– 30 tonnellate annue per il frumento duro
– 40 tonnellate annue per il frumento tenero
– 80 tonnellate annue per il mais
– 40 tonnellate annue per l’orzo
– 60 tonnellate annue per il sorgo
– 30 tonnellate annue per l’avena
– 30 tonnellate annue per il farro, la segale, il miglio, il frumento segalato e la scagliola
Sono registrati le quantità totali (in tonnellate, con dettaglio di due decimali) di ciascun prodotto cerealicolo acquistato o ceduto nel trimestre distintamente per origine (provenienza nazionale, unionale o da Paesi terzi).
La registrazione va effettuata entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, intendendosi le chiusure dei trimestri collocate nei giorni 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. “La prima scadenza, relativa al trimestre luglio-agosto-settembre, è fissata al ventesimo giorno successivo al 30 settembre – spiega Franzini – ovvero il 20 ottobre 2025”.
È opportuno indicare in dichiarazione i prodotti acquisiti prima di quelli ceduti, garantendo un ordine cronologico che agevoli la comprensione e il controllo delle operazioni. Al primo accesso occorrerà quindi registrare tutte le giacenze aziendali, così da poter registrare eventuali movimentazioni in ”scarico” dei cereali. Sono in via generale esclusi dall’obbligo di registrazione:
le aziende che esercitano, in via prevalente, l’attività di allevamento e le aziende che producono mangimi;
gli operatori che utilizzano le quantità di prodotto per il reimpiego aziendale, anche per usi zootecnici;
tutte le operazioni di carico e scarico relative alla trasformazione dei cereali e ai cereali trasformati;
i cereali detenuti dalla filiera sementiera da destinare alla semina e/o da reimpiegare in azienda;
i prodotti che sono trasferiti in strutture private o associative all’atto della trebbiatura. In tale caso, come detto, la registrazione deve essere effettuata da coloro che gestiscono dette strutture.
“Le registrazioni – conclude Franzini – possono essere effettuate in autonomia attraverso il portale con la propria identità digitale oppure delegando un Caa – centro di assistenza agricola. I nostri uffici sono a disposizione degli associati”.