Rivalutazione terreni destinazione agricola, la scadenza al 30 giugno

La possibilità di rivalutare il valore di acquisto dei terreni edificabili o di quelli a destinazione agricola è stata introdotta dalla legge finanziaria 2002 (legge 488/2001), i termini di scadenza sono stati successivamente rivisti da altri provvedimenti, fino all’ultimo, legge finanziaria 2008, che fissa la scadenza al 30 giugno.

L’agevolazione – Sono rideterminabili i valori dei terreni a destinazione agricola o edificabile posseduti alla data del 1°gennaio 2008. L’agevolazione consente a quanti, alla data del 1 gennaio 2008,  posseggono terreni al di fuori dell’ambito imprenditoriale, di rideterminarne il costo o valore fiscale rilevante ai fini delle imposte sui redditi e non solo, il fine è quello di non trovarsi a pagare imposte ingenti derivanti dall’assoggettamento a tassazione delle plusvalenze ricavate dalla cessione delle suddette aree o terreni. Tale effetto viene considerevolmente ridotto pagando un’imposta sostitutiva pari al 4% del valore dei terreni alla data del 1° gennaio 2008, quale risultato della necessaria perizia giurata di stima effettuata da un soggetto appartenente ad una delle categorie professionali indicate dalla legge, ingegneri, architetti, geometri, agronomi, agrotecnici, periti industriali edili, periti iscritti alle Camere di Commercio.

Chi ne può usufruire – Sono interessate le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali, mentre non possono usufruire di questa opportunità i soggetti esercenti attività d’impresa o professionali. Rientrano comunque nell’agevolazione i terreni posseduti da persone fisiche al di fuori dell’attività d’impresa o professionale, ossia non iscritti nel registro degli inventari o dei beni ammortizzabili dell’attività.

Procedura – La procedura di rivalutazione del valore riguarda le aree che, al 1°gennaio 2008, risultano completamente agricole, destinate effettivamente all’agricoltura ma considerate edificabili dagli strumenti urbanistici in corso di approvazione o approvati, soggette ad interventi edilizi di qualsiasi natura, compresi quelli di urbanizzazione, edificabili.

Valore – Il valore di perizia costituisce il valore normale minimo di riferimento ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria e catastale. Entro il 30 giugno 2008 l’imposta sostitutiva deve essere integralmente versata o, in alternativa, deve essere versata la prima delle massimo 3 rate annuali di pari importo. In quest’ultimo caso devono essere applicati e versati con le rate gli interessi annui del 3%. Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato utilizzando il modello F24 e il codice tributo 8056.

Procedura – La redazione ed il giuramento della perizia deve precedere la vendita del terreno o dell’area mentre il pagamento dell’imposta sostitutiva, o della 1ª rata,  può anche essere successivo alla cessione, purché entro la data del 30 giugno 2008. La rivalutazione si intende perfezionata, a tutti gli effetti, con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva, ovvero con il pagamento della 1ª rata entro il termine stabilito. Nel caso in cui sia stata pagata nei termini la 1ª rata ma sia stato omesso il versamento delle rate successive, queste ultime sono iscritte a ruolo. In tal caso, è possibile avvalersi del “ravvedimento operoso”, se il soggetto che ha rivalutato i valori in passato decide di effettuare una nuova rivalutazione, con riferimento al 1° gennaio 2008 e mediante una nuova perizia può chiedere il rimborso dell’imposta sostitutiva già pagata.

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