Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiametoxam

La Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha emesso un comunicato di revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiametoxam, a seguito della scadenza del suo periodo di approvazione comunitaria, ai sensi del regolamento (UE) 2012/844.

Revoca dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiametoxama seguito della scadenza delsuo periodo di approvazione comunitariaai sensi del regolamento (UE) 844/2012.

La direttiva 2007/6/CE della Commissione ha iscritto il thiametoxam come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari.Le sostanze attive iscritte nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009; esse sono elencate nella parte Adell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle sostanze attive approvate.Il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012 della Commissione del 18 settembre 2012, stabilisce le norme necessarie per l’attuazione della procedura di rinnovo dell’approvazione delle sostanze attive a norma del Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.In particolare agli art. 6 e 7 il Regolamento (UE) 844/2012 viene stabilito che il produttore di una sostanza attiva presenti allo Stato membro relatore e allo Stato membro correlatore, indicati nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 686/2012 della Commissione, un fascicolo supplementare che contenga le informazioni riguardanti uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva su una coltura ampiamente diffusa in ciascuna zona, le quali dimostrino che i criteri di approvazione previsti all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono rispettati.Per la sostanza attiva thiametoxam non è stato presentato alcun fascicolo supplementare. Non è, pertanto, possibile procedere al rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva thiametoxam il cui periodo di approvazione è scaduto, di conseguenza, il 30 aprile 2019.Ciò premesso, si rende opportunorevocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva thiametoxam a fare data dal 1° luglio 2019.La commercializzazione, da parte dei titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari dei quantitativi regolarmente prodotti fino al momento della revoca della sostanza attiva thiametoxam nonché la vendita, da parte dei rivenditori e/o distributori autorizzati dei prodotti fitosanitari revocati, è consentita fino al 30 novembre 2019.L’utilizzo dei prodotti fitosanitari, a base della sostanza attiva thiametoxam, è consentito fino al 30 aprile 2020. L’elenco dei prodotti fitosanitari revocati viene allegato al presente comunicato.

I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari revocati, contenenti la sostanza attiva in questione, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell’avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte.Il presente Comunicato è pubblicato sul portale del Ministero della salute www.salute.gov.it nell’area dedicata ai prodotti fitosanitari con le modalità di cui all’art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69 ed ha valore di notifica alle Imprese interessate.I dati relativi ai prodotti fitosanitari oggetto di revoca sono disponibili nella sezione “Banca Dati” dell’area dedicata ai prodotti fitosanitari del portale www.salute.gov.it.

 

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