Corte UE. La protezione della denominazione Aceto Balsamico di Modena non si estende ai termini ‘aceto’ e ‘balsamico’

La denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)» (Italia) è inserita dal 2009[1] nel registro delle denominazioni d’origine protette («DOP») e delle indicazioni geografiche protette («IGP»).

La Balema è una società tedesca che fabbrica e commercializza prodotti a base di aceto proveniente da vini del Baden (Germania). Sulle etichette apposte su tali prodotti, essa utilizza i termini «balsamico» e «deutscher balsamico», che sono inclusi nelle diciture «Theo der Essigbrauer, Holzfassreifung, Deutscher balsamico traditionell, naturtrüb aus badischen Weinen» (Theo l’acetificatore, invecchiamento in botti di legno, aceto balsamico tedesco tradizionale, non filtrato, ottenuto da vini del Baden) oppure «1. Deutsches Essig-Brauhaus, Premium, 1868, Balsamico, Rezeptur No. 3» (1° acetificio tedesco, Premium, 1868, Balsamico, Ricetta n. 3).

Il Consorzio Tutela Aceto Balsamico di Modena, associazione di produttori di alimenti recanti la denominazione «Aceto Balsamico di Modena (IGP)», ha chiesto alla Balema di cessare l’utilizzo del termine «balsamico». In risposta, la Balema ha proposto un ricorso dinanzi ai giudici tedeschi per far accertare il proprio diritto di utilizzare tale termine per questi prodotti.

Il Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), attualmente investito della controversia, chiede alla Corte di giustizia di stabilire se la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» conferita dal regolamento relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari [2] riguardi unicamente tale denominazione globale, ossia «Aceto Balsamico di Modena», o si estenda all’utilizzo dei termini non geografici della stessa, vale a dire «aceto», «balsamico» e «aceto balsamico».

Con l’odierna sentenza, la Corte dichiara che la protezione della denominazione «Aceto Balsamico di Modena» non si estende all’utilizzo dei termini individuali non geografici della stessa.

La Corte sottolinea che la registrazione dell’IGP di cui trattasi e la protezione che ne deriva riguardano la denominazione «Aceto Balsamico di Modena» nel suo complesso, poiché è questa denominazione che gode di una fama indiscussa sia sul mercato nazionale sia su quelli esteri. Per contro, i termini non geografici di tale IGP, ossia «aceto» e «balsamico», nonché la loro combinazione e le loro traduzioni, non possono beneficiare di tale protezione, in particolare perché il termine «aceto» è un termine comune[3] e il termine «balsamico» è un aggettivo comunemente impiegato per designare un aceto che si caratterizza per un gusto agrodolce.

La Corte osserva, inoltre, che i termini «aceto» e «balsamico» compaiono nelle DOP registrate «Aceto balsamico tradizionale di Modena» e «Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia» senza che il loro utilizzo pregiudichi la protezione conferita all’IGP in questione.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile

[1] Regolamento (CE) n. 583/2009 della Commissione, del 3 luglio 2009, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Aceto Balsamico di Modena (IGP)] (GU 2009, L 175, pag. 7).

[2] Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2006, L 93, pag. 12). Tale regolamento è stato abrogato e sostituito a decorrere, in sostanza, dal 3 gennaio 2013, dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

[3] Sentenza della Corte del 9 dicembre 1981 nella causa C-193/80, Commissione/Italia.

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