Credito d’imposta energia elettrica. Le imprese agricole tra le ‘non energivore’

FIRENZE – Seppure in misura inferiore rispetto alle imprese “energivore”, anche le imprese agricole potranno beneficiare del credito d’imposta determinato sull’aumento dei costi di approvvigionamento dell’energia elettrica.

L’intervento a ristoro dei maggiori oneri al momento si limita al primo e secondo
trimestre 2022.

Il credito potrà essere ceduto ma solo per l’intero importo anche agli istituti di credito ed altri intermediari finanziari, oppure utilizzato in compensazione entro la fine dell’anno. Gli acquirenti il credito d’imposta, potranno a loro volta cederlo per altre due volte successive alla prima, ma solo se gli acquirenti sono banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, imprese di assicurazione.

Per la cessione è necessaria l’apposizione del visto di conformità rilasciato, tra gli altri soggetti, da un CAF. L’ammontare del credito d’imposta viene determinato nella misura del 15% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022, comprovata mediante le relative fatture d’acquisto.

Le imprese devono avere contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW.

Per avere diritto al credito, il prezzo di acquisto della “spesa per la componente energia”, rilevabile dalla bolletta, determinato sulla media del primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, deve aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre del
2019. Le imprese non ancora costituite al primo gennaio 2019, assumono quale valore di confronto dello stesso anno, € 0,06926.

Il codice tributo da indicare nel modello F24 per l’utilizzazione del credito, è il 6963 “Credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (secondo trimestre 2022). Il credito di imposta è cedibile fino a tre volte, ma solo per intero. La seconda e la terza cessione
può essere effettuata esclusivamente a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione.

LEGGI LA RUBRICA FISCO E LAVORO

Link Dimensione Agricoltura

Informazione pubblicitaria