Contratto di trasporto: nuova grana anche per il settore agricolo?

Ovviamente parliamo di “grana” nel senso di problema, non di quattrini! Nelle maglie della legge di
stabilità si trova una disposizione che pone un problema enorme anche per le imprese agricole: il contratto di trasporto e gli adempimenti conseguenti, anzi, preventivi! Ad oggi non abbiamo notizie di esclusioni sia in termini di durata del contratto di trasporto che di tipologie di trasporto, pertanto dobbiamo intenderla applicabile a tutti i soggetti che commissionano un trasporto in qualità di imprenditori, qualunque sia la natura del bene trasportato. L’impresa committente il trasporto deve richiedere al trasportatore il documento che certifica il corretto assolvimento degli obblighi contributivi (DURC). Riteniamo che l’attuale formulazione della norma imponga questo obbligo solo nell’ipotesi in cui il trasportatore impegni dei lavoratori dipendenti. Se non richiede il DURC, il committente rimane solidalmente responsabile con il titolare dell’impresa di trasporto, delle obbligazioni stipendiali, contributive ed assicurative, eventualmente
vantate dal dipendente. In pratica, se il dipendente dell’impresa di trasporto non viene pagato dal datore di lavoro, o se non sono stati versati i contributi, limitatamente all’impegno richiesto dal trasporto, lo stesso lavoratore o l’Inps potranno chiedere conto anche a chi ha richiesto il trasporto. L’obbligazione dura un anno dalla cessazione/esecuzione del contratto. Se il contratto è verbale, come nella maggior parte dei casi di trasporti “occasionali”, la responsabilità solidale si trasferisce anche ai mancati adempimenti fiscali ed alle violazioni del codice della strada commesse durante il servizio di trasporto. Entro sei mesi verrà realizzato un portale internet tramite il quale il committente il trasporto potrà verificare telematicamente il Durc.

Da Dimensione Agricoltura, febbraio 2015

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