Vendita diretta e consumo sul posto. Il rispetto delle regole è imprescindibile

FIRENZE – La vendita diretta dei prodotti agricoli e l’eventuale consumo sul posto degli stessi, è soggetta a regole civilistiche, amministrative e fiscali.

La mancata osservazione puntuale delle stesse regole, può avere risvolti particolarmente importanti per l’imprenditore, soprattutto se l’attività viene esercitata per il tramite di una
società che deve mantenere i connotati di “società agricola”.

La vendita diretta è disciplinata principalmente dalla nota “Legge di Orientamento”. La citata legge dispone che l’imprenditore agricolo può vendere nell’intero territorio nazionale i propri prodotti direttamente al consumatore finale, senza sottostare alla disciplina prevista per il commercio “ordinario”, osservando puntualmente alcuni presupposti che talvolta sono particolarmente rigidi ed invalicabili.

Per prima cosa, l’impresa deve essere iscritta al Registro delle Imprese, ancorché nell’eventualità di un fatturato complessivo dell’impresa non superiore a 7mila euro, la stessa potrebbe essere esonerata dalla stessa iscrizione.

I prodotti posti in vendita poi, devono essere prevalentemente ottenuti dalla coltivazione del proprio fondo.

Prevalentemente e non esclusivamente quindi, ma anche in questa circostanza, se l’imprenditore vuol beneficiare dell’agevolato sistema fiscale dedicato alle attività agricole espressamente definite come tali, i prodotti acquistati devono rientrare nel medesimo comparto produttivo proprio dell’impresa agricola ed essere quantomeno manipolati se non trasformati, prima di essere posti in vendita.

I criteri sopra riportati, comparto produttivo, manipolazione, trasformazione, sono di facile “traduzione”:

a) Comparto produttivo: se, ad esempio, l’impresa è impegnata nel settore produttivo ortofrutticolo, può, previa manipolazione e/o trasformazione, acquistare da altri produttori
agricoli, prodotti ortofrutticoli da porre in vendita insieme ai suoi e beneficiare dello stesso regime fiscale fruito fino a quel momento: regime speciale IVA, dichiarazione dei redditi fondiari ai fini Irpef; i prodotti acquistati non devono essere prevalenti, in termini
di quantità o di valore, rispetto a quelli prodotti in proprio.

b) Manipolazione: il prodotto acquistato rimane nel medesimo comparto merceologico a seguito della manipolazione. L’esempio classico è la semplice raccolta del prodotto: una mela sulla pianta o nella cassetta, sempre mela è e rientra nel medesimo comparto merceologico.

c) Trasformazione: il prodotto, a seguito della trasformazione, cambia il comparto merceologico. Per riprendere l’esempio di cui al punto che precede, l’imprenditore agricolo che trasforma la propria frutta in marmellate, può acquistare altra frutta da altri produttori agricoli per produrre altre marmellate. La mela acquistata già raccolta, una volta trasformata in marmellata cambia il settore merceologico.

La norma dispone dei limiti di ricavi derivanti dalla vendita diretta di prodotti acquistati da terzi produttori e manipolati o trasformati: 160mila euro per le ditte individuali, 4milioni
di euro per le società. La società agricola che non risponde ai dettati di cui sopra e che quindi svolge un’attività puramente commerciale, perde la caratteristica di “società agricola”, con tutto ciò che ne potrebbe conseguire, dalla decadenza delle agevolazioni fiscali ex PPC, ai premi di primo insediamento, alla qualifica Iap, ecc.

La legge di Bilancio per il 2018, ha introdotto un’ulteriore importantissima opportunità per gli imprenditori agricoli: la possibilità di offrire il consumo dei prodotti, anche al di fuori lei locali dell’azienda. La norma appena citata infatti, dispone che “…nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito vendere prodotti agricoli, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l’utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell’impresa agricola, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nonché il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditor e agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di
somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere
igienico – sanitario”.

L’imprenditore agricolo quindi, anche in aggiunta alla vendita diretta, può organizzare un’offerta di consumo immediato dei propri prodotti, anche al di fuori dei locali aziendali ed anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private. I locali destinati a tale ultima attività non cambiano la loro destinazione d’uso: se sono rurali, rimangono rurali.

Per quanto attiene l’aspetto autorizzativo, se la vendita diretta viene svolta su superfici all’aperto nella disponibilità dell’azienda, non deve essere effettuata alcuna comunicazione preventiva, così come se la stessa vendita viene effettuata in occasione di sagre, manifestazioni e fiere, queste ultime, se svolte su aree pubbliche, già preventivamente autorizzate dal Comune.

La vendita diretta tenuta in forma non itinerante ed in aree pubbliche, deve
essere preventivamente comunicata al Comune nel territorio del quale viene
svolta.

Se la vendita diretta viene effettuata in forma itinerante o tramite commercio elettronico, l’imprenditore deve inviare la Segnalazione Certificata di Inizio Attività, allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune ove ha sede l’azienda.
Da ultimo, se la vendita diretta viene svolta in un locale aperto al pubblico, la comunicazione deve essere indirizzata al Comune in cui è ubicato tale locale.

Il consumo sul posto dei propri prodotti, osservate le disposizioni igienico sanitarie – che devono comunque essere rigorosamente rispettate – dal punto di vista autorizzativo non si discosta da quanto sopra rappresentato.

I beni mobili devono essere nella disponibilità dell’azienda e il servizio non deve essere assistito: l’acquirente/ consumatore, una volta che ha acquistato il prodotto da consumare, deve apparecchiarsi da solo e guai, per l’imprenditore, predisporre un menù, prendere le ordinazioni al tavolo, servire al tavolo le pietanze, ecc.

L’imprenditore può “solo” predisporre ambienti dotati di piani di appoggio, sedie, sgabelli, ecc., non permanenti; può altresì rendere disponibili posate, bicchieri e tovaglioli, anche riutilizzabili.

I prodotti in vendita devono essere pronti per il consumo, non possono essere ceduti prima dell’eventualmente necessaria cottura e successivamente cotti dall’imprenditore, ma solo eventualmente riscaldati.

Per quanto attiene la rilevanza fiscale, la cessione dei prodotti manipolati o trasformati, se rientranti in uno specifico elenco che può essere scaricato all’indirizzo internet www.ciatoscana.eu/elencovendita ed a condizione che venga rispettato il requisito della prevalenza trattato all’inizio di questo articolo, è riconducibile al reddito agrario, la successiva trasformazione in gelato da origine ad un reddito d’impresa.

Per quanto riguarda l’IVA, l’aliquota da applicare è specifica per ciascun prodotto e non è applicabile l’aliquota unica prevista per la somministrazione (10%).

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