Norme penali su maltrattamento animali. AIA, la zootecnia non può fare a meno delle leggi speciali già esistenti

ROMA – L’Associazione Italiana Allevatori-A.I.A. è intervenuta, su specifico invito, all’audizione informale tenutasi in settimana in II Commissione Giustizia alla Camera dei Deputati. L’audizione rientrava nel ciclo di quelle previste per l’esame in sede referente delle proposte di legge a firma dei deputati Brambilla, Dori, Rizzetto e Bruzzone riguardanti “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l’integrazione e l’armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali“.

Una delle proposte di legge (Brambilla), all’articolo 7, vorrebbe introdurre la abrogazione delle “leggi speciali in materia di animali“. In particolare, si chiederebbe la cancellazione dell’articolo 19-ter del Regio Decreto 601 del 1931 che attualmente dispone che i reati contro gli animali di cui al Titolo IX bis del Codice Penale non trovano applicazione nei casi previsti dalle leggi speciali per alcune attività, tra le quali l’allevamento, il trasporto e la macellazione del bestiame.

In una memoria depositata nel corso dell’audizione, A.I.A. ha fatto rilevare che l’abrogazione di queste leggi speciali – concepite non per favorire uno specifico settore ma sostanzialmente per tenere distinte le attività di impresa legate all’allevamento dalla tenuta di animali a fini di affezione e compagnia – configurerebbe un nuovo quadro normativo nel quale sarebbero penalmente perseguibili alcune delle normali attività svolte nell’esercizio dell’impresa agricola-zootecnica. Si tratta – ha specificato A.I.A. – di un vulnus in materia penale per cui alcune fattispecie delittuose come l’uccisione di animali rischierebbero di applicarsi anche ad alcune condotte riconducibili alle attività agricole (si pensi, ad esempio, alla macellazione d’urgenza in allevamento, pratica finalizzata ad evitare sofferenze all’animale), ma ciò varrebbe anche per altre pratiche ordinarie.

Tra gli altri rilievi mossi alla proposta di legge oggetto di audizione, l’A.I.A. ritiene anche non condivisibile l’articolo 11 che attribuisce a guardie zoofile lo svolgimento di funzioni per le quali – perlomeno nel caso degli allevamenti zootecnici – sono indispensabili conoscenze e competenze specifiche sulle tecniche e sulle tipologie di allevamento, sulle razze allevate, sulle norme di biosicurezza, sulle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro che è necessario osservare in allevamento. Quella delle guardie zoofile diverrebbe un’attività di vigilanza che si sovrappone a quella già svolta regolarmente ed efficacemente dai veterinari professionisti del servizio pubblico.

L’Associazione Italiana Allevatori, in definitiva, ritiene che sia indispensabile tener distinto e nella giusta considerazione l’ambito di attività dell’impresa zootecnica in vista del prossimo ciclo di audizioni in Commissione Giustizia, che saranno all’ordine del giorno dell’Aula di Montecitorio il 20 febbraio.

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