Rivalutazione terreni e partecipazioni. Scadenza imposta sostitutiva al 15 novembre

FIRENZE – Lo slittamento dei termini di versamento delle imposte a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19, interessa anche l’imposta sostitutiva dovuta per la rivalutazione del prezzo di acquisto di terreni agricoli, aree edificabili e partecipazioni societarie, detenuti al primo gennai 2021.

Il termine è fissato al 15 novembre ed entro la stessa data deve essere prodotta anche la perizia di stima asseverata. Uno slittamento di oltre quattro mesi, visto che il termine ordinario era il 30 giugno, che interessa il versamento in unica soluzione o la prima di tre rate annuali di pari importo.

Sulla seconda e terza rata, la cui scadenza al momento rimane ferma al 30 giugno, sono dovuti gli interessi del 3% annuo. Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modello F24, con i seguenti codici tributo:

• 8055 per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati;

• 8056 per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione
agricola.

La rivalutazione si perfezionata con il versamento in unica soluzione dell’imposta sostitutiva o con il versamento della prima rata, per cui l’omesso o tardivo versamento oltre il termine del 15 novembre, compromette l’efficacia della stessa.

Se il contribuente ritiene di effettuare una nuova rivalutazione dei beni, può scorporare
dall’imposta dovuta, quella già versata in una delle numerose occasioni precedenti.

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