La cessione di azienda agricola non produce plusvalenza

Soprattutto per i passaggi generazionali è sempre più frequente il ricorso alla cessione d’azienda anche in ambito agricolo. Si tratta di uno strumento giuridico che seppure richiede l’intervento di un notaio, rappresenta sia per il cedente che per l’acquirente, una valida alternativa (ed è anche più corretta sul profilo fiscale ed operativo) alla compravendita del fondo rustico ed alla fatturazione dei singoli beni costituenti l’azienda. Con una datata circolare, l’allora Ministero delle finanze, affermava che l’azienda agricola è un bene non produttivo di reddito di impresa, pertanto, non suscettibile di imposizione.

La cessione di un’azienda agricola, quindi, deve essere intesa come un’azienda costituita da terreni e fabbricati rurali, da scorte vive e morte, automezzi ed attrezzature e quant’altro, non suscettibile di generare plusvalenze. Il valore di questi beni risulta assorbito dal reddito agrario, assoggettato ad imposizione fiscale secondo gli ordinari criteri previsti per la medesima tipologia reddituale (reddito catastale). In linea con tale affermazione si sono espressi più volte i giudici tributari a cui si erano rivolti i contribuenti ai quali l’Agenzia delle entrate contestava anche l’assoggettamento ad imposizione del valore di avviamento compreso, a parere della medesima Agenzia, nel valore di cessione. I giudici hanno fatto sempre leva sul fatto che il Testo unico delle imposte dirette dispone che sono oggetto di imposizione fiscale le plusvalenze ottenute tramite cessioni a titolo oneroso di aziende possedute da più di 5 anni, facendo riferimento alle sole imprese commerciali e non anche a quelle agricole rientranti nei limiti “agrari”.

Entro questi limiti quindi, la base imponibile ai fini delle imposte dirette è il reddito agrario, comprensivo anche delle eventuali, ma non imponibili, plusvalenze ottenute dalle cessioni o conferimenti, anche se l’azienda agricola ceduta o conferita contiene elementi tipici delle aziende commerciali, quali l’avviamento. A medesima conclusione si deve giungere anche qualora dell’azienda facciano parte attività la cui base imponibile sia determinata con sistemi forfettari, quale ad esempio, l’agriturismo, l’allevamento eccedentario, le attività di prestazioni di servizi nell’ambito delle attività connesse, ecc. Se la determinazione del reddito per tali ultime attività viene effettuata secondo le regole ordinarie, la loro cessione può invece dare luogo a plusvalenze imponibili.

Corrado Tei

Informazione pubblicitaria